Da Lunedì 7 febbraio, entrano in vigore le nuove regole di come trattare i casi Covid all’interno della scuola, secondo quanto previsto dal decreto legge sulle misure anti Covid-19 approvato dal CdM il 2 febbraio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio. Si tratta di una semplificazione e di un alleggerimento che hanno effetto retroattivo: cioè possono usufruirne anche gli studenti e le classi che attualmente sono sottoposti a quarantene legate a casi di positività.
Di seguito sono riportate le regole previste nell'art. 6 del D.L. 04.02.2022, N. 5, per la Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (SCUOLA DELL’INFANZIA)
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per una durata di cinque giorni;
SCUOLA PRIMARIA
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermatopositivo al COVID-19.
In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E SISTEMA DI IFP
1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
In allegato le schede riepilogative per ogni scuola